Art. 4.
(Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006).

      1. Al fine di favorire l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, per la protezione della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile

 

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1998, n. 173, i comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane possono promuovere la costituzione dei soggetti giuridici, rappresentanti dei produttori, abilitati a inoltrare domanda di registrazione della denominazione, e assumere partecipazioni negli stessi soggetti giuridici.
      2. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.